Via libera dal Parlamento al disegno di legge S.2233 per la tutela lavoro autonomo che stabilisce nuove regole anche per il cosiddetto smart working o lavoro agile.
Il DDL porta con se una serie di novità. Vediamole insieme.
Innanzitutto per la prima volta arriva una definizione chiara e precisa di smart working. Concetto che si differenzia dal telelavoro, sia nelle modalità sia nei luoghi in cui viene eseguita la prestazione, ovvero in parte nei locali “interni” all’azienda ed in parte all’esterno, utilizzando tutti gli strumenti e dispositivi di connessione di nuova generazione.Lo smart working, al contrario del telelavoro, è indirizzato a figure professionali qualificate a livello impiegatizio o manageriale. In un ecosistema come quello innovativo e digitale le basi non potrebbero non essere le nuove tecnologie «mobili» come tablet, pc portatili e smartphone.
Una modalità che dà la possibilità al lavoratore di svolgere una parte dell’orario di lavoro fuori dall’azienda, nel posto che quest’ultimo preferisce o dove ritiene più comodo, mentre il resto del tempo può lavorare nel modo tradizionale. Una forma di lavoro grazie alla quale si garantisce flessibilità e dall’altra si riescono a tutelare tutti quei lavoratori che svolgono la propria attività professionale da remoto.
Ciò che contraddistingue il lavoro agile sono l’elasticità degli orari, la flessibilità dei luoghi. Infatti per lavorare è soddisfacente, il più delle volte, una connessione a Internet. Viene meno il concetto d’ufficio fisico, mentre aumentano gli spazi di coworking che hanno proprio l’obiettivo di accogliere i professionisti che lavorano da remoto.
La Camera approva il decreto legge sullo smartworking
Il decreto legge, si muove nell’intento di rimediare al distacco generatosi tra lavoratori agili e le imprese, provando, da una parte, a tutelare i primi e dall’altra a facilitare lo espansione dello smartworking all’interno della governance della propria impresa.
Nel dettaglio la legge si focalizza su alcuni punti fondamentali:
- Accordo tra le parti.L’accordo tra lavoratore ed azienda può avvenire sia in caso di contratto già in essere sia in caso di nuova assunzione. Può inoltre essere annullato con preavviso unilateralmente. Il contratto potrà essere sia temporaneo che a tempo indeterminato
- Trattamento retributivo. Il compenso riconosciuto al lavoratore non dovrà essere inferiore a quello percepito dai colleghi che svolgono le stesse mansioni all’interno dell’azienda, ma dovrà essere equivalente a quello dei colleghi che svolgono la stessa attività in ufficio. Cosa significa? Lo smart working non potrà essere pensato come una modalità per permettere alle imprese di fornire stipendi inferiori, all’opposto come una modalità alternativa di prestazione di lavoro subordinato.I vantaggi, pertanto, non sono di natura economica, ma offrono piuttosto la possibilità di rendere flessibile la struttura aziendale e la gestione delle risorse umane.
- Diritto al riposo e alla disconnessione. Smart working non equivale ad essere disponibili 24 ore su 24, ma svolgere il proprio lavoro e i propri compiti in un orario definito, proprio come tutti gli altri lavoratori. Necessario è quindi che la normativa disciplini questa modalità di lavoro, più complessa da definire. Sarà il datore di lavoro a fissare i tempi di riposo e il cosiddetto diritto alla disconnessione.
- Sicurezza e salute del lavoratore. Il tema è piuttosto controverso. Come è possibile circoscrivere con precisione tutti i rischi associati all’esecuzione di un’attività in qualunque luogo possibile, anche in itinere?Questo è uno dei punti che avranno bisogno di una successiva e più precisa regolamentazione.
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http://www.spremutedigitali.com/legge-sullo-smart-working-come-funziona/
http://www.ilsecoloxix.it/p/economia/2017/05/11/ASfP5gMH-arriva_working_lavoro.shtml